Fidelis Andria deferita per violazione CO.VI.SOC - I AM CALCIO BAT


Fidelis Andria deferita per violazione CO.VI.SOC

Deferito anche Acquaviva
Deferito anche Acquaviva
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Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.,

il sig. ACQUAVIVA SEBASTIANO, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l.: per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S. per la violazione dell’art. 4, comma 1 , del C.G.S. e per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.: 

la Società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Acquaviva Sebastiano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l., come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.

La Redazione