Fidelis Andria deferita per violazione CO.VI.SOC
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.,
il sig. ACQUAVIVA SEBASTIANO, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l.: per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S. per la violazione dell’art. 4, comma 1 , del C.G.S. e per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:
la Società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Acquaviva Sebastiano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l., come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.